furto in un camper di che reato parliamo?

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furto in un camper di che reato parliamo?

Facile rispondere alla domanda del titolo, eppure mai una risposta così veloce e semplice potrebbe essere la più sbagliata.

Difatti, sia per i camper che per le caravan ci troviamo davanti a mezzi immatricolati, dunque destinati alla circolazione stradale, ma anche con dotazioni e attrezzature che ne permettono l’abitazione, come si fosse in casa.

La legge sancisce qualunque sottrazione illecita di beni altrui e fin qui tutto chiaro.

In ogni caso parliamo del comune reato di furto, che viene sanzionato più o meno severamente, dipendentemente dalle modalità con cui ha agito il ladro. Ecco quindi che inizia a dipanarsi la matta, perché la vera domanda è proprio quella: di che furto parliamo?

Ricordiamoci, nello specifico, che la legge punisce con particolare rigore il furto in abitazione privata, tradotto quello commesso nei luoghi dove insiste la privata dimora.

Possiamo perciò ipotizzare che questo tipo di reato possa integrarsi anche se l’evento delittuoso è accaduto in un autocaravan o in una roulotte?

Su questo punto per decenni vi è stata una certa confusione, dovuta anche al fatto che il numero circolante di veicoli ricreazionali fosse esiguo e quindi la casistica non fosse tale da meritare una attenzione particolare.

In questo periodo, invece, le persone che hanno deciso di abitare nel proprio autocaravan o nella propria roulotte stanno crescendo di giorno in giorno e quindi ecco che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza.

Per prima cosa, vediamo di definire il reato di furto, esso sussiste ogni volta che qualcuno si appropria di un bene altrui. E questo evento diventa delittuoso nel momento in cui vi sia la precisa volontà e la consapevolezza di impossessarsi di un bene che non appartiene all’autore del misfatto ma ad altri.

Precisiamo che il furto è comunque furto e in queste condizioni quindi sussiste sempre, anche nel caso in cui rubiamo un grappolo d’uva per regalarlo ai nostri figli.

Di più, ricordiamoci che il furto è tale anche se si ruba a chi non ne è il legittimo proprietario, per esempio rubo una vettura a noleggio.

Chiarito questo punto, passiamo al successivo, affrontiamo l’argomento del furto in abitazione. Questo reato si compie nel momento in cui si viola il domicilio altrui.

Codice alla mano, perciò, commette questo reato chi, con il preciso scopo di rubare, si introduce in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, oppure nelle pertinenze di essa.

Questo il punto, perciò, per parlare di furto in abitazione, dobbiamo considerare la nozione stessa di dimora privata.

In questo caso su cosa sia una dimora privata, parlando di casa, è semplice.

Ma se parliamo di camera d’albergo, di camera in nave da crociera o nella parte abitativa di un camper o di una caravan, di cosa stiamo parlando? Del furto in un. veicolo oppure in una dimora privata?

Secondo la Corte di Cassazione, per parlare di di furto in abitazione privata devono verificarsi due condizioni precise:

1) la abitazione privata deve essere inaccessibile al pubblico
2) si svolgano in maniera costante atti di vita privata.

Ecco quindi che diventa tutto chiaro, visto che commette furto in abitazione colui o colei che entra, senza alcun permesso e con il preciso intento di rubare, per esempio, nell’ufficio di lavoro di un altro soggetto, nel suo studio professionale oppure nel suo negozio. Secondo la Cassazione, attenzione, è furto in abitazione anche quello commesso in un ristorante.

E’ quindi furto in abitazione anche quello commesso nel garage o nel box di pertinenza dell’abitazione. Però, si badi, non sussiste il reato di furto in abitazione se il delitto accade in un garage che si trova a molta distanza dall’immobile principale.

Secondo la Corte di Cassazione, integra il delitto di furto in abitazione anche la condotta di colui che commette il fatto all’interno di un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell’albergo.

Tutto chiaro, fino ad ora. Occorre perciò proseguire per addentrarsi nello specifico.

Secondo la già citata e recente sentenza della Corte di Cassazione, l’autocaravan (conosciuto comunemente con il nomignolo di camper) o la caravan (detta anche roulotte) costituiscono luogo di dimora privata quando ne sia concretamente accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione.

Chiaro il concetto?

Per comprendere bene di che reato di furto di tratti e quindi se il delitto sia stato commesso in abitazione privata, occorre verificare di volta in volta se il veicol oricreazionale è utilizzato dal suo proprietario prevalentemente come mezzo di spostamento da un luogo all’altro oppure come abitazione, sebbene su ruote. Una differenza non da poco, visto che il furto in abitazione è punito in modo particolarmente severo.

Il veicolo ricreazionale, dunque, al contrario della casa, non può essere considerato in modo automatico luogo di dimora privata unicamente per il fatto che dispone delle adeguate attrezzature per svolgere questa funzione, occorrerà perciò accertare se vi siano, all’atto del delitto, attività tipiche della vita privata.

Ecco la differenza, dunque.

Se il furto avviene in un camper o in una roulotte utilizzati a modi abitazione durante lo spostamento da un punto geografico a un altro, è il caso del turismo piuttosto che di chi vi abita stabilmente, allora il fatto costituirà furto in abitazione.

Di contro, commettere furto in un camper o in una roulotte che è parcheggiato senza essere, all’atto del delitto, utilizzato, oppure che viene impiegato dal proprietario in quel momento come autovettura, quindi abito a casa mia ma lo uso in quel momento per andare al supermercato, quindi senza abitarvi, allora certamente si confà il reato di furto, con tutte le aggravanti del caso come la violenza sulle cose, visto che per accedervi dovrò scassinare una serratura o rompere un finestrino, ma non quello enormemente più gravi di furto in dimora abitativa.

(fonte: Cass., sent. n. 31345 del 22 giugno 2017)

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